D’ora in poi “l’'indennità di accompagnamento, la pensione di inabilità, l'assegno mensile di invalidità e l'indennità mensile di frequenza, dovranno essere concesse a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo, alla sola condizione che siano titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all'art. 41 TU immigrazione”.
OSPITI DI LABOR TV
mercoledì 12 marzo 2014
Prestazioni di invalidità agli immigrati, basta il permesso
L’Inps recepisce le indicazioni della corte Costituzionale.
D’ora in poi “l’'indennità di accompagnamento, la pensione di inabilità, l'assegno mensile di invalidità e l'indennità mensile di frequenza, dovranno essere concesse a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo, alla sola condizione che siano titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all'art. 41 TU immigrazione”.
D’ora in poi “l’'indennità di accompagnamento, la pensione di inabilità, l'assegno mensile di invalidità e l'indennità mensile di frequenza, dovranno essere concesse a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo, alla sola condizione che siano titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all'art. 41 TU immigrazione”.
È il messaggio inviato ieri dall’Inps a tutte le sue sedi, dove si sottolinea che, naturalmente, i beneficiari dovranno anche avere tutti gli altri requisiti previsti dalla legge (condizioni sanitarie, residenza in Italia ecc.). In questo modo vengono finalmente recepite le indicazioni della Corte costituzionale, che ha dichiarato più volte l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, L. n. 388/2000, nella parte in cui subordina la concessione di quelle prestazioni assistenziali al possesso della carta di soggiorno.
“Le pronunce della Corte non potranno trovare applicazione nelle ipotesi di situazioni ormai consolidate per effetto di sentenze passate in giudicato. Pertanto, eventuali domande di riesame potranno essere accolte, nei limiti della prescrizione decennale, e in assenza di giudicato” avverte però l’Inps.