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Con una circolare del 9 marzo, l’Inps specifica che la domanda di assegno di maternità dei Comuni può essere presentata anche dalle cittadine non comunitarie che siano in attesa del rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo. L’assegno di maternità, come prevede il d.lgs. 151/2001, può essere concesso alle cittadine comunitarie e alle cittadine extracomunitarie solo se titolari di carta di soggiorno che, con il d.lgs. 3/2007, ha assunto la denominazione di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Con la circolare 35, l’Inps specifica che anche durante la fase di attesa del rilascio del permesso CE potrà essere presentata la domanda di assegno di maternità che verrà tenuta in sospeso dai Comuni fino all’esibizione del titolo di soggiorno eventualmente anche oltre il termine previsto di sei mesi dal parto. Con il d.lgs. 30/2007 sono state poi disciplinate le modalità di ingresso e soggiorno dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari e la circolare precisa che sono ammesse a beneficiare dell’assegno di maternità anche le titolari di carta di soggiorno – anche permanente - di familiare di cittadino dell’Unione (o italiano). INPS circ. 35/2010 Assegno di maternità concesso dai Comuni |