A differenza dell’altra, potrà essere rilasciata anche per i cittadini
comunitari – La nuova social card sembra destinata a davvero pochi utenti.
Troppi sono i vincoli legati al suo rilascio che i vari ministeri hanno
inserito proprio per chiudere ad alcune tipologie di persone. Si partirà con
una prima sperimentazione che coinvolgerà 12 città in tutta Italia per la
durata di un anno.
Secondo il comunicato del Ministero dell’Interno, la nuova social card è
destinata a quelle persone che hanno davvero bisogno: si tratta di famiglie
numerose i cui componenti non hanno lavoro, con un occhio
di riguardo al disagio minorile. La vera novità riguarda
la presa in carico del nucleo familiare beneficiario a cui
verrà assegnato un progetto che dovrà essere realizzato con gli strumenti
offerti dai Comuni.L’altra novità riguarda l’importo accreditato. Non sarà uguale per
tutti, ma sarà diversificato in base ai componenti del nucleo familiare e al
costo della vita nei Comuni coinvolti. Ciò nonostante, la nuova social card
potrà essere rilasciata anche ai cittadini stranieri comunitari,
per un importo non superiore a 400 euro mensili per le
famiglie con almeno 5 componenti.
Il richiedente deve risultare in possesso dei seguenti requisiti: 1. essere cittadino
italiano o comunitario; familiare di cittadino italiano o comunitario non
avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadino straniero in
possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
2. essere residente nel
Comune in cui presenta la domanda da almeno 1 anno dal momento di presentazione
della domanda.
I nuclei familiari beneficiari al momento della presentazione della richiesta
devono essere in possesso dei seguenti:
a) Requisiti concernenti la condizione economica:ISEE, in corso di validità, inferiore o uguale a
euro 3.000;per i nuclei familiari residenti in abitazione di
proprietà, valore ai fini ICI della abitazione di residenza inferiore a
euro 30.000;patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE,
inferiore a euro 8.000;valore dell’indicatore della situazione
patrimoniale, come definito ai fini ISEE, inferiore a euro 8.000;nel caso di godimento da parte di componenti il
nucleo familiare, al momento della presentazione della richiesta e per tutto
il corso della Sperimentazione, di altri trattamenti economici, anche
fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale,
a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche
amministrazioni a componenti il nucleo familiare, il valore complessivo
per il nucleo familiare dei medesimi trattamenti deve essere inferiore a
600 euro mensili;nessun componente il nucleo familiare in possesso
di autoveicoli immatricolati nei 12 mesi antecedente la richiesta, ovvero
in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc, nonchè
motoveicoli di cilindrata supeiore a 250 cc, immatricolati nei tre anni
antecedenti.
b) Requisiti concernenti le caratteristiche familiari: presenza nel nuclio di almeno un componente di
età minore di anni 18;precedenza per l’accesso alla Sperimentazione, a
parità di altre condizioni, per i nuclei familiari in almeno una delle
seguenti condizioni:1. disagio abitativo,
accertato dai componenti servizi del Comune;2. nucleo familiare
costituito esclusivamente da genitore solo e figli minorenni;3. nucleo familiare con
tre o più figli minorenni ovvero con due figli e in attesa del terzo figlio;4. nucleo familiare con
uno o più figli minorenni con disabilità;quale ulteriore criterio di precedenza per
l’accesso alla Sperimentazione, a parità di altre condizioni, sono
favoriti i nuclei per i quali, nell’ordine, sia maggiore il numero dei
figli ed inferiore l’età del figlio più piccolo.
c) Requisiti concernenti la condizione lavorativa:assenza di lavoro per i componenti in età attiva
del Nucleo al momento della richiesta del beneficio e almeno un componente
del Nucleo per il quale, nei 36 mesi precedenti la richiesta del
beneficio, sia avvenuta la cessazione di un rapporto di lavoro dipendente,
ovvero, nel caso di lavoratori autonomi, sia avvenuta la cessazione
dell’attività, ovvero, nel caso di lavoratori precedentemente impiegati
con tipologie contrattuali flessibili, possa essere dimostrata
l’occupazione nelle medesime forme per alemno 180 giorni;alternativamente al caso di cui al paragrafo
precedente, assenza di lavoro per i componenti in età attiva del Nucleo al
momento della richiesta del beneficio e almeno un componente del Nucleo in
condizioni di lavoratore dipendente ovvero mimpiegato con tipologie
contrattuali flessibili; il valore complessivo per il Nucleo Familiare di
tali redditi da lavoro, effettivamente percepiti nei sei mesi antecedenti
la richiesta, non deve superare euro 4.000. Fonte: http://www.immigrazione.biz/4295.html