L’Italia sottoscrive la “Convenzione sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici”.
Nel giugno 2011, l’Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo) ha adottato la Convenzione n. 189 e Raccomandazione n. 201 sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici. Nel dicembre 2011, la Confederazione internazionale dei sindacati (ITUC-CSI) ha lanciato a livello mondiale la campagna “12 x 12”, con l’obiettivo di ottenere la ratifica della Convenzione n. 189 entro il 2012, da parte di 12 Paesi. L’Italia si è impegnata per questo obiettivo e ieri, in occasione della Giornata internazionale del migrante, il ministro degli Affari esteri Terzi ha firmato la Convenzione. Solo dopo aver raggiunto le 12 ratifiche (ad oggi hanno firmato solo Filippine, Mauritius, Uruguay e Italia) la convenzione entrerà in vigore.
Ma quali sono i punti fondamentali della Convenzione?
Il primo in assoluto è che saranno riconosciuti come lavoratori e avranno diritto, almeno legalmente, alle protezioni minime garantite a tutte le altre categorie di lavoratori. La Convenzione stabilisce il diritto dei lavoratori domestici ad essere informati, in modo per loro comprensibile, sui termini e le condizioni di impiego, ossia su: quali sono le mansioni che devono svolgere, quante ore sono tenuti a lavorare e per quale remunerazione, quando e in che modo saranno pagati. Inoltre, la Convenzione introduce dei limiti alla quota della remunerazione che può essere pagata in natura e prevede un riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive. La Convenzione definisce anche delle misure speciali per affrontare le vulnerabilità di particolari gruppi di lavoratori domestici: i giovani che anno un’età inferiore ai 18 anni e superiore all’età minima lavorativa, i lavoratori che vivono presso le famiglie per le quali lavorano e i lavoratori domestici migranti.
In particolare, la Convenzione stabilisce dei requisiti minimi in termini di alloggio e rispetto della privacy per i lavoratori domestici che vivono presso le famiglie per le quali lavorano, chiede agli Stati membri di fissare un’età minima per l’ammissione al lavoro domestico e di adottare misure per garantire che i minori lavoratori domestici possano concludere l’istruzione obbligatoria e per favorire la loro futura istruzione e formazione professionale. Per quanto riguarda i lavoratori domestici migranti la Convenzione stabilisce che i lavoratori dispongano di un’offerta o un contratto di lavoro scritto ancor prima di oltrepassare le frontiere e recarsi nel paese di destinazione. Gli Stati membri devono, inoltre, adottare delle misure mirate a offrire progressivamente ai lavoratori domestici una protezione minima in termini di sicurezza sociale, inclusi i benefici di maternità, alla pari con tutte le altre categorie di lavoratori.
Un’altra disposizione molto importante riguarda le agenzie private per l’impiego, che giocano un ruolo cruciale nel mercato del lavoro domestico. La Convenzione chiede agli Stati di definire regole e procedure chiare per prevenire quelle pratiche fraudolente e abusive che sfortunatamente alcune agenzie private senza scrupoli sono solite adottare.
La Convenzione riconosce il contesto specifico in cui il lavoro domestico è svolto, ossia la casa del datore di lavoro, e impone un equilibrio fra il diritto di protezione dei lavoratori e il diritto alla privacy dei membri della famiglia per cui sono impiegati.
Le nuove norme dell’Ilo stabiliscono che i lavoratori domestici di tutto il mondo, che si prendono cura delle famiglie e delle loro abitazioni, sono titolari degli stessi diritti fondamentali nel lavoro riconosciuti agli altri lavoratori: orari di lavoro ragionevoli, riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive, un limite ai pagamenti in natura, informazioni chiare sui termini e le condizioni di impiego, nonché il rispetto dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro, fra cui la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva.
Secondo recenti stime dell’Ilo, basate su indagini e/o censimenti nazionali realizzati in 117 paesi, i lavoratori domestici nel mondo sarebbero almeno 53 milioni, ma gli esperti affermano che la cifra potrebbe superare i 100 milioni se si considera il fatto che, spesso, questo tipo di lavoro è nascosto o non registrato. Nei paesi in via di sviluppo, i lavoratori domestici rappresentano tra il 4 e il 12 per cento dell’occupazione salariata. Circa l’83 per cento di questi lavoratori sono donne o ragazze e numerosi sono i lavoratori migranti.
“Compiamo uno storico passo in avanti nella tutela dei diritti dei lavoratori, riconoscendo sul piano giuridico il lavoro domestico quale forma effettiva di attività professionale”. Così, il ministro degli Esteri, Giulio Terzi, ha commentato la ratifica dell’Italia della Convenzione sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici.
“L’Italia ha voluto essere tra i primi Paesi europei a firmarla – sottolinea il capo della diplomazia italiana – perché è una Convenzione che favorisce la coesione sociale e l’affermazione dei diritti, in particolare quelli delle donne, parametro fondamentale di civiltà”. Assume un alto valore simbolico, sottolinea la Farnesina, la circostanza che la firma sia volutamente avvenuta ieri, in coincidenza con la Giornata internazionale del migrante. Il pieno rispetto dei diritti dei migranti è presupposto indispensabile per lo sviluppo economico e sociale dei Paesi in cui essi vivono e lavorano. In tal senso, anche in considerazione dell’alto tasso di cittadini stranieri impiegati in Italia nel settore, riveste particolare rilevanza per l’Italia la specifica protezione accordata dalla Convenzione ai lavoratori domestici stranieri. La Convenzione sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici è stata adottata nel giugno dello scorso anno, e mira ad assicurare uno standard adeguato di tutela in favore dei lavoratori domestici, nel pieno rispetto dell’uguaglianza di genere, tenuto conto anche dell’elevato numero di donne impiegate in tale settore. La Convenzione prevede, in particolare, il diritto dei lavoratori domestici ad essere informati sui termini e sulle condizioni di impiego, vieta il lavoro forzato e regola i metodi per l’assunzione. Allo stesso tempo vengono introdotti requisiti minimi in termini di alloggio e rispetto della privacy per i lavoratori che vivono presso le famiglie d’impiego.