DONA IL 5 per MILLE a AssoMoldave

DONA IL 5 per MILLE a AssoMoldave
codice fiscale 97348130580
Un om informat este protejat!

"AssoMoldave"

CV di "AssoMoldave"

CINE SUNTEM?


CHI SIAMO?

http://asomoldave.blogspot.com



PROGETTO: "MOLDAVI IN ITALIA".

PROGETTO: "MOLDAVI IN ITALIA".
Ghid pentru orientarea şi integrarea socială a moldovenilor în Italia. Acest Ghid poate fi descarcat aici:http://issuu.com/tatiananogailic/docs/ghid_2_pentru_migrantii_moldoveni_italia

MOLDOVENI IN ITALIA. III editie.

MOLDOVENI IN ITALIA.  III editie.
Ghid pentru orientarea şi integrarea socială a moldovenilor în Italia. Acest Ghid poate fi descarcat aici:http://issuu.com/tatiananogailic/docs/guida_2014_assomoldave

OSPITI DI LABOR TV

martedì 21 febbraio 2012

Le case in patria vanno dichiarate al Fisco ?

Si indicano nel modulo RW anche se non producono redditi. Sanzioni durissime per i distratti . Nella dichiarazione dei redditi,  gli stranieri residenti in Italia devono indicare le case che posseggono in patria. Una regola che vale anche per quelle case che, chiuse o abitate da familiari, non fanno guadagnare niente al proprietario. Lo ricorda  il Sole 24 ore, sottolineando in un lungo servizio le complicazioni che sta creando la novità introdotta dall’Agenzia delle Entrate. In particolare, le case andrebbero indicate nella sezione II del modulo RW del Modello Unico ogni anno  “indipendentemente dalla loro redditività”, e chi non lo fa rischia sanzioni gravissime, come la confisca per equivalente di quanto non viene dichiarato. Se la casa all’estero produce reddito, bisognerà pagare più tasse, altrimenti non ci sarà nessuna maggiorazione, però al Fisco bisogna comunque dire che la casa c’è. Commercialisti e centri di assistenza fiscale sono naturalmente informati della novità, e dovrebbero tenerne conto mentre aiutano i clienti immigrati a fare le dichiarazioni dei redditi. Una difficoltà in più per i contribuenti che, per le case che non producono reddito, non si trasformerà in maggiori entrate per lo Stato. Il Sole 24 Ore fa inoltre notare che sarà difficile per il fisco eseguire dei controlli nei Paesi extraue privi di rilevazioni catastali.
Manovra, arriva la tassa sulle case nei Paesi d'origine ?
 È prevista dalle modifiche concordate con il governo e colpirà tutti i proprietari di immobili all’estero, immigrati compresi. Sarà pari allo 0,76% del valore, al quale si potrà però sottrarre l’eventuale patrimoniale già pagata al fisco in patria. – 14 dicembre 2011 – Tra le modifiche  manovra economica concordate ieri tra le commissioni finanze e bilancio della camera e il governo, ce n’è anche una che farà poco piacere agli immigrati che hanno un casa in patria, magari acquistata con i soldi guadagnati qui. Su quella casa dovranno infatti pagare una nuova tassa. Si chiama “imposta sul valore degli immobili situati all'estero”, colpirà tutti i proprietari residenti in Italia, indipendentemente dall’uso cui è destinato l’immobile, e sarà pari allo 0,76 per cento del suo valore. Come calcolarlo? Facendo riferimento al costo indicato sull’atto di acquisto o, se questo non c’è, al “valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile“. Come farà l’Agenzia delle Entrate a sapere chi ha una casa all’estero? Spulciando le denunce dei redditi, dove andrebbero sempre indicati quegli immobili ,“indipendentemente dalla loro redditività”. Difficile però capire quanti se ne dimenticano e se il fisco italiano ha tutti gli strumenti necessari per scoprirli.
Elvio Pasca http://www.stranieriinitalia.it

IVIE: la nuova tassazione sugli immobili situati all’estero.
 Il testo della Legge di conversione del DL 201/2011 che è stato approvato alla Camera dei Deputati, introduce un’imposta dal nome nuovo: si tratta dell’IVIE, imposta sul valore degli immobili situati all’estero. È una imposta patrimoniale pari allo 0,76% da calcolare sul valore degli immobili, che risulta dall’atto di acquisto o dai contratti o, in mancanza di essi, sul valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
La pagheranno i proprietari degli immobili o i titolari di altri diritti reali sugli stessi, purché siano persone fisiche residenti nel territorio dello Stato Italiano.A pagarla saranno dunque non solo i cittadini italiani che possiedono case fuori dall’Italia, ma anche i cittadini comunitari ed extracomunitari che pagano le imposte regolarmente nel nostro paese. L’imposta è dovuta “a decorrere dal 2011” e quindi già dal prossimo anno si dovrà pagare la tassa per il 2011, come le imposte sui redditi. La norma chiarisce che “è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso”, ragion per cui l’IVIE sarà dovuta in ragione dei mesi di possesso durante l’anno solare.Nonostante il sistema di calcolo dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero sembri essere più semplice di quello riguardante l’IMU, numerose sono le perplessità che accompagnano l’introduzione della nuova norma.Infatti tale norma, comprendendo nel suo ambito applicativo qualsiasi residente in Italia che sia o meno cittadino italiano, creerà delle evidenti difficoltà applicative: sarà tassato l’italiano che possiede l’appartamento a Berlino ma anche lo straniero immigrato residente in Italia che possiede una casa a Tirana o a Dakar, dove potrebbe essere veramente difficile risalire al valore di mercato di un immobile acquistato con atti di acquisto redatti all’estero, che dovranno essere tradotti con difficoltà e che spesso non riportano l’indicazione del prezzo.
Inoltre, sino ad ora gli immigrati nel territorio italiano hanno potuto dichiarare la loro casa in patria inserendola nella sezione II del modulo RW del Modello Unico senza pagare imposte per tutte quelle case che non producono redditi, perché lasciate disabitate o prestate ai familiari. Con la nuova imposta non sarà più così e gli immigrati regolari avranno un nuovo ulteriore peso da sostenere. Per evitare fenomeni di doppia imposizione, il provvedimento stabilisce che dall’imposta dovuta il contribuente potrà dedurre un credito d’imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al valore dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile. Dato che spesso nel paese d’origine le imposte sulla prima casa sono ridotte, il contribuente straniero residente nel nostro paese potrebbe ritrovarsi a versare in Italia una discreta differenza d’imposta. Altro aspetto critico nascerà dal fatto che l’IVIE si fonda su concetti di diritto interno che si dovranno applicare nel contesto di un ordinamento straniero che non li conosce del tutto o che li percepisce in maniera differente. In particolare si pensi al concetto di “diritto reale”, difficilmente gestibile al di fuori del contesto italiano.Inoltre, è frequente che gli immobili siano stati comprati all’estero parecchi anni fa e il valore risultante dall’atto di vendita sia molto ridotto in rapporto ai prezzi attuali di mercato, oltre a essere espresso in una valuta straniera. http://www.studiocarletti.com

 FISCALITA’ INTERNAZIONALE: MOLDOVA – ITALIA.
La Convenzione, che si compone di 31 articoli e un protocollo aggiuntivo, è stata firmata a Roma il 3 luglio 2002. L'accordo è stato ratificato per l'Italia con legge n. 8 del 3 febbraio 2011 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.45 del 24 febbraio 2011 - supplemento ordinario) ed entrerà in vigore alla data di ricevimento dell'ultima delle notifiche con le quali i due Stati si informeranno del completamento delle procedure interne di ratifica. Nella G. U. n. 221 del 22 settembre, il ministero degli Affari Esteri ha comunicato l’entrata in vigore della Convenzione a partire dal 14 luglio.
 http://www.finanze.it/export/download/fiscalita_internazionale_convenzioni/Comunicato_Moldova.pdf
http://www.fiscooggi.it/accordi-e-convenzioni/le-convenzioni-contro-le-doppie-imposizioni-sul-reddito-eo-sul-patrimonio-firmate-dall%E2%80%99italia-con-gl