OSPITI DI LABOR TV
martedì 21 febbraio 2012
Le case in patria vanno dichiarate al Fisco ?
Si
indicano nel modulo RW anche se non producono redditi. Sanzioni
durissime per i distratti . Nella dichiarazione dei redditi, gli
stranieri residenti in Italia devono indicare le case che posseggono in
patria. Una regola che vale anche per quelle case che, chiuse o abitate
da familiari, non fanno guadagnare niente al proprietario. Lo ricorda
il Sole 24 ore, sottolineando in un lungo servizio le complicazioni che
sta creando la novità introdotta dall’Agenzia delle Entrate. In
particolare, le case andrebbero indicate nella sezione II del modulo RW
del Modello Unico ogni anno “indipendentemente dalla loro redditività”,
e chi non lo fa rischia sanzioni gravissime, come la confisca per
equivalente di quanto non viene dichiarato. Se la casa all’estero
produce reddito, bisognerà pagare più tasse, altrimenti non ci sarà
nessuna maggiorazione, però al Fisco bisogna comunque dire che la casa
c’è. Commercialisti e centri di assistenza fiscale sono naturalmente
informati della novità, e dovrebbero tenerne conto mentre aiutano i
clienti immigrati a fare le dichiarazioni dei redditi. Una difficoltà in
più per i contribuenti che, per le case che non producono reddito, non
si trasformerà in maggiori entrate per lo Stato. Il Sole 24 Ore fa
inoltre notare che sarà difficile per il fisco eseguire dei controlli
nei Paesi extraue privi di rilevazioni catastali.
Manovra, arriva la tassa sulle case nei Paesi d'origine ?
È
prevista dalle modifiche concordate con il governo e colpirà tutti i
proprietari di immobili all’estero, immigrati compresi. Sarà pari allo
0,76% del valore, al quale si potrà però sottrarre l’eventuale
patrimoniale già pagata al fisco in patria. – 14 dicembre 2011 – Tra le
modifiche manovra economica concordate ieri tra le commissioni finanze e
bilancio della camera e il governo, ce n’è anche una che farà poco
piacere agli immigrati che hanno un casa in patria, magari acquistata
con i soldi guadagnati qui. Su quella casa dovranno infatti pagare una
nuova tassa. Si chiama “imposta sul valore degli immobili situati
all'estero”, colpirà tutti i proprietari residenti in Italia,
indipendentemente dall’uso cui è destinato l’immobile, e sarà pari allo
0,76 per cento del suo valore. Come calcolarlo? Facendo riferimento al
costo indicato sull’atto di acquisto o, se questo non c’è, al “valore di
mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile“. Come farà
l’Agenzia delle Entrate a sapere chi ha una casa all’estero? Spulciando
le denunce dei redditi, dove andrebbero sempre indicati quegli immobili
,“indipendentemente dalla loro redditività”. Difficile però capire
quanti se ne dimenticano e se il fisco italiano ha tutti gli strumenti
necessari per scoprirli.
Elvio Pasca http://www.stranieriinitalia.it
IVIE: la nuova tassazione sugli immobili situati all’estero.
Il
testo della Legge di conversione del DL 201/2011 che è stato approvato
alla Camera dei Deputati, introduce un’imposta dal nome nuovo: si tratta
dell’IVIE, imposta sul valore degli immobili situati all’estero. È una
imposta patrimoniale pari allo 0,76% da calcolare sul valore degli
immobili, che risulta dall’atto di acquisto o dai contratti o, in
mancanza di essi, sul valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è
situato l’immobile.
La pagheranno i proprietari degli immobili o i
titolari di altri diritti reali sugli stessi, purché siano persone
fisiche residenti nel territorio dello Stato Italiano.A pagarla
saranno dunque non solo i cittadini italiani che possiedono case fuori
dall’Italia, ma anche i cittadini comunitari ed extracomunitari che
pagano le imposte regolarmente nel nostro paese. L’imposta è dovuta “a
decorrere dal 2011” e quindi già dal prossimo anno si dovrà pagare la
tassa per il 2011, come le imposte sui redditi. La norma chiarisce che
“è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno
nei quali si è protratto il possesso”, ragion per cui l’IVIE sarà dovuta
in ragione dei mesi di possesso durante l’anno solare.Nonostante
il sistema di calcolo dell’imposta sul valore degli immobili situati
all’estero sembri essere più semplice di quello riguardante l’IMU,
numerose sono le perplessità che accompagnano l’introduzione della nuova
norma.Infatti tale norma, comprendendo nel suo ambito
applicativo qualsiasi residente in Italia che sia o meno cittadino
italiano, creerà delle evidenti difficoltà applicative: sarà tassato
l’italiano che possiede l’appartamento a Berlino ma anche lo straniero
immigrato residente in Italia che possiede una casa a Tirana o a Dakar,
dove potrebbe essere veramente difficile risalire al valore di mercato
di un immobile acquistato con atti di acquisto redatti all’estero, che
dovranno essere tradotti con difficoltà e che spesso non riportano
l’indicazione del prezzo.
Inoltre, sino ad ora gli immigrati nel
territorio italiano hanno potuto dichiarare la loro casa in patria
inserendola nella sezione II del modulo RW del Modello Unico senza
pagare imposte per tutte quelle case che non producono redditi, perché
lasciate disabitate o prestate ai familiari. Con la nuova imposta non
sarà più così e gli immigrati regolari avranno un nuovo ulteriore peso
da sostenere. Per evitare fenomeni di doppia imposizione, il
provvedimento stabilisce che dall’imposta dovuta il contribuente potrà
dedurre un credito d’imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, pari
al valore dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in
cui è situato l’immobile. Dato che spesso nel paese d’origine le imposte
sulla prima casa sono ridotte, il contribuente straniero residente nel
nostro paese potrebbe ritrovarsi a versare in Italia una discreta
differenza d’imposta. Altro aspetto critico nascerà dal fatto che l’IVIE
si fonda su concetti di diritto interno che si dovranno applicare nel
contesto di un ordinamento straniero che non li conosce del tutto o che
li percepisce in maniera differente. In particolare si pensi al concetto
di “diritto reale”, difficilmente gestibile al di fuori del contesto
italiano.Inoltre, è frequente che gli immobili siano stati
comprati all’estero parecchi anni fa e il valore risultante dall’atto di
vendita sia molto ridotto in rapporto ai prezzi attuali di mercato,
oltre a essere espresso in una valuta straniera. http://www.studiocarletti.com
FISCALITA’ INTERNAZIONALE: MOLDOVA – ITALIA.
La
Convenzione, che si compone di 31 articoli e un protocollo aggiuntivo, è
stata firmata a Roma il 3 luglio 2002. L'accordo è stato ratificato per
l'Italia con legge n. 8 del 3 febbraio 2011 (pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n.45 del 24 febbraio 2011 - supplemento ordinario) ed entrerà
in vigore alla data di ricevimento dell'ultima delle notifiche con le
quali i due Stati si informeranno del completamento delle procedure
interne di ratifica. Nella G. U. n. 221 del 22 settembre, il ministero
degli Affari Esteri ha comunicato l’entrata in vigore della Convenzione a
partire dal 14 luglio.
http://www.finanze.it/export/download/fiscalita_internazionale_convenzioni/Comunicato_Moldova.pdf
http://www.fiscooggi.it/accordi-e-convenzioni/le-convenzioni-contro-le-doppie-imposizioni-sul-reddito-eo-sul-patrimonio-firmate-dall%E2%80%99italia-con-gl