TEST DI ITALIANO. ISTRUZIONI PER L'USO. Dal 9 dicembre 2010 per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, già carta di soggiorno, sarà necessario superare un esame di lingua italiana. Lo stabilisce un decreto ministeriale del 4 giugno 2010, pubblicato lo scorso 11 giugno sulla Gazzetta Ufficiale. Nel decreto, emanato dal ministero dell’ Interno di concerto con il ministero l’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca, vengono spiegate le modalità operative per lo svolgimento del test, già previsto nel ddl 733-bis approvato nel luglio 2009, il cosiddetto “ pacchetto sicurezza” . Il test – si legge – dovrà verificare “ un livello di conoscenza della lingua italiana che consente di comprendere frasi ed espressioni di uso frequente in ambiti correnti, in corrispondenza al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d’ Europa” . Il test di lingua si va a sommare a una procedura già abbastanza complessa: l’ ottenimento del permesso di lungo periodo – documento senza scadenza, comunque da rinnovare ogni cinque anni – è subordinato a una regolare presenza sul territorio di almeno 5 anni, senza assenze superiori ai 10 mesi complessivi. La richiesta, da inoltrare alla Questura competente, che dovrebbe rispondere dopo 90 giorni, deve rispettare diversi requisiti: occorre avere un reddito non inferiore all’ importo annuo dell’ assegno sociale, dimostrabile presentando le buste paga dell’ anno in corso, e si deve documentare la propria situazione in ambito penale. Nel caso di richiesta per i familiari, è necessario certificare la disponibilità di un alloggio idoneo, i cui parametri saranno accertati dall’Azienda unità sanitaria locale (Asl) competente, oltre a fornire un attestato anagrafico, tradotto e validato dall’ autorità consolare nel Paese di appartenenza o di stabile residenza dello straniero. Tutto questo è accompagnato da una spesa di circa 70 euro: 27,50 euro per bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico, 14,62 euro per il contrassegno telematico, e 30 euro per la raccomandata, per un totale. Da dicembre oltre a queste pratiche si dovrà sostenere un test di lingua italiana, e superarlo con un punteggio minimo di ottanta su cento. La richiesta di partecipazione alla prova dovrà essere presentata “ con modalità informatiche alla prefettura territoriale competente in base al domicilio del richiedente” , che sarà convocato entro sessanta giorni. Il test si svolgerà tramite modalità informatiche o – su richiesta dello straniero – prove scritte. Il contenuto delle prove che compongono il test, i criteri di assegnazione del punteggio e la durata della prova vengono stabiliti da uno dei quattro enti di certificazione in convenzione con il ministero dell’ Interno: l’Università di RomaTre, l’Università per straneri di Perugia, l’Università per stranieri di Siena, e la Società Dante Alighieri. Entro la fine dell’ estate queste strutture dovranno presentare un unico test, così da razionalizzare i criteri e gli standard con cui poi le questure giudicheranno la conoscenza linguistica. Non tutti però dovranno effettuare l’ esame: saranno esentati i figli minori di 14 anni e chi presenta gravi problemi di apprendimento linguistico, per età, handicap o patologie, certificati da un medico. Lo stesso, come si legge nell’ articolo 4 del decreto, per i possessori di un certificato di conoscenza dell’ italiano a livello A2, di un diploma di scuola media o superiore ottenuto in un istituto italiano, oppure chi frequenta un corso universitario, un dottorato o un master, oltre che dirigenti, professori universitari, traduttori, interpreti e giornalisti entrati in Italia “ fuori quota” . Fonte: Gazzetta Uficciale. ------------------------------------------------- |
Il Ministero dell’Interno, sollecitato da alcune questure, ha chiarito che il permesso di soggiorno per studio, rilasciato per la frequenza di corsi singoli, potrà essere rinnovato in caso di iscrizione a corsi di laurea attinenti al corso terminato con profitto per il quale si è fatto ingresso in Italia. Si può entrare in Italia per motivi di studio per frequentare un corso di formazione o per un periodo di tirocinio professionalizzante. Il cittadino può fare ingresso chiedendo un visto per studio direttamente alla rappresentanza diplomatica italiana e potrà soggiornare in Italia solo per la durata del corso prescelto. Numerose questure hanno inviato al Ministero dell’Interno quesiti in merito alla possibilità di procedere al rinnovo del permesso di soggiorno per studio in base alla presentazione di documentazione comprovante l’iscrizione a un altro corso singolo o a un corso di laurea. Il Ministero, con la circolare del 22 febbraio 2011, è dell’avviso che il permesso non possa essere rinnovato nel caso in cui uno straniero si iscriva ad un corso singolo diverso da quello che ha reso possibile il suo ingresso in Italia, mentre si può valutare favorevolmente il rinnovo del permesso per studio qualora si iscriva ad un corso di laurea attinente o conseguente al corso singolo per il quale è entrato. Il permesso di soggiorno per studio potrà essere rinnovato anche nel caso in cui gli studenti dopo il conseguimento della laurea abbiano necessità di frequentare corsi singoli per l’accesso ai corsi di specializzazione post lauream. Circolare Min Interno 22_2_11 Rinnovo permesso di soggiorno per studio_corsi singoli e corsi di laurea. Articoli correlati Visto per studio: autorizzati 10.000 ingressi per il 2010 Ingresso per studio: non è necessario il visto per periodi inferiori a 90 giorni MIUR: chiarimenti sull’ingresso per studio e per ricerca scientifica Per ulteriori informazioni consulta la scheda tematica sul permesso di soggiorno per studio |