Speciale decreto flussi 2010/2011.
Domande al via dal 31 gennaio 2011.Le informazioni, i consigli utili, i commenti, gli aggiornamenti, i documenti, le guide, le segnalazioni.In questi giorni che ci separano dal click day del 31 gennaio 2011 il Progetto Melting Pot Europa manterrà sempre aperta una finestra speciale ricca di informazioni, aggiornamenti, consigli utili e documenti sul decreto flussi per l’anno 2010 operativo nelle prossime settimane.
Ostatività di espulsioni e condanne per reati connessi
La procedura telematica
La domanda di assunzione di un lavoratore extracomunitario residente all’estero può essere presentata da:
una persona fisica: un cittadino italiano, un cittadino comunitario o da un cittadino extracomunitario (anche se il Ministero non ha ancora precisato se per questi ultimi sarà necessario dimostrare il possesso del permesso di soggiorno CE di lungo periodo come avvenne per il decreto flussi 2008 o per la sanatoria 2009).
Oppure da una persona giuridica cioè da una impresa
Possono essere presentate un massimo di 98.080 domande così ripartite:
52.080 in favore di lavoratori extracomunitari da impiegare in qualsiasi settore (anche lavoro domestico) provenienti da:
4.500 cittadini albanesi
1.000 cittadini algerini
2.400 cittadini del Bangladesh
8.000 cittadini egiziani
4.000 cittadini filippini
2.000 cittadini ghanesi
4.500 cittadini marocchini
5.200 cittadini moldavi
1.500 cittadini nigeriani
1.000 cittadini pakistani
2.000 cittadini senegalesi
80 cittadini somali
3.500 cittadini dello Sri Lanka
4.000 cittadini tunisini
1.800 cittadini indiani
1.800 cittadini peruviani
1.800 cittadini ucraini
1.000 cittadini del Niger
1.000 cittadini del Gambia
1.000 cittadini di altri paesi non appartenenti all’unione Europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione
Le istanze potranno essere presentate da singoli soggetti (per un massimo di 5 assunzioni) o avvalendosi dell’assistenza delle associazioni di categoria.
Le domande, appositamente precompilate sul portale del Ministero dell’Interno potranno essere inviate in tre distinti momenti:
Lunedì 31 gennaio 2011, ore 8.00 per i 52.080 lavoratori di tutti settori cittadini di uno degli stati contenuti nell’elenco (Albania, Algeria, Bangladesh, Egitto,Filippine, Ghana, Marocco, Moldova, Nigeria, Pakistan, Senegal, Somalia, Sri Lanka, Tunisia, India, Perù, Niger, Gambia)
3.000 permessi di soggiorno per studio in pds per lavoro subordinato
3.000 permessi di soggiorno per tirocinio e formazione in pds per lavoro subordinato
4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale in pds per lavoro subordinato
1.000 permessi di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro stato pds per lavoro subordinato
500 pds CE di lungo periodo rilasciati da altro stato membro in permessi di soggiorno per lavoro autonomo
4.000 ingressi per cittadini extracomunitari che abbiano completato all’estero un programma di formazione ed istruzione
500 discendenti di terzo grado di cittadini italiani residenti in Argentina, Uruguay e Brasile.
Il datore di lavoro dovrà specificare la sistemazione alloggiativa del lavoratore e non sarà necessario che indichi o richieda l’idoneità dell’alloggio.
Sarà poi chiesto di precisare, se l’alloggio è fornito dal datore di lavoro, se questo avviene a titolo gratuito o a pagamento, ed eventualmente mediante decurtazione della busta paga entro la misura massima di un terzo.
Lavoro domestico, colf e badanti
La domanda deve contenere l’auto-certificazione delle seguenti informazioni:
Sussistenza di un reddito minimo del datore di lavoro al netto dell’imposta, di importo almeno doppio rispetto all’ammontare della retribuzione annuale dovuta al lavoratore da assumere, aumentata dei connessi contributi
Il reddito minimo del datore di lavoro può derivare anche dalla somma dei redditi dei familiari conviventi
Se la domanda riguarda l’assunzione di un assistente familiare/domiciliare (“badante”) occorre indicare il nominativo della persona non autosufficiente che beneficerà dell’assistenza.
In caso di condizione di non autosufficienza per patologie o handicap certificabile, NON sarà previsto il possesso di un reddito minimo da parte del datore di lavoro.
Diversamente, invece, per le imprese non è richiesto un reddito minimo ma sarà necessario dimostrare la capacità reddituale dell’impresa indicando il fatturato dell’ultimo esercizio di imposta. Nel caso in cui l’impresa fosse di nuova costituzione, quindi non avesse ancora completato il primo esercizio d’imposta, e non vi fosse una dichiarazione dei redditi di riferimento, sarà possibile indicare il fatturato raggiunto fino al momento dell’inoltro della pratica, ferma restando la valutazione discrezionale che poi l’ufficio competente potrà fare, una volta completata la prima fase dell’istruttoria e dell’archiviazione informatica della pratica, richiedendo anche documentazione integrativa (bilancio preventivo).
Alla domanda telematica non dovrà essere allegato alcun documento ma sarà sufficiente solamente inserire i dati posseduti negli appositi campi. Solo successivamente alla verfica della sussistenza della quota disponibile e quindi al momento della convocazione presso lo Sportello Unico dovrà essere esibita la documentazione.
Denominazione sociale impresa
Matricola Inps impresa
Dati del legale rappresentante
Documento di identità del datore di lavoro (passaporto o altro titolo equipollente se cittadino extracomunitario)
Titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario)
Certificazione di iscrizione anagrafica (d.lgs 30/2007) (nel caso di datore di lavoro comunitario)
Carta identità della persona da assistere non autosufficiente
Codice fiscale
Indirizzo dove si svolge il rapporto di lavoro
indirizzo della sistemazione allogiativa del lavoratore
Cud o ultima dichiarazione dei redditi o bilancio d’impresa
Marca da bollo da 14, 62 euro
Il Testo Unico sull’immigrazione, all’articolo 4, stabilisce che non possono fare ingresso nel territorio dello stato gli stranieri considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva ed anche se avvenuta a seguito di patteggiamento, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, così come gli stranieri condannati con sentenza irrevocabile, per uno dei reati relativi alla tutela del diritto di autore.
Sulle particolari implicazioni di precedenti decreti di espulsione o condanne per inottemperanza all’ordine del questore si veda l’artciolo Ostatività di espulsioni e condanne per reati connessi a cura dell’Avv. Guido Savio.
Le quote disponibili sono abbondantemente inferiori alle richieste di assunzione inviate dai datori di lavoro. Le domande vengono esaminate in base all’ordine di arrivo; per questa ragione è necessario inviare la domanda in maniera tempestiva a partire dai primi minuti dell’orario e della data indicati nel decreto legge.
Le domande sono esaminate dallo Sportello Unico per l’Immigrazione attraverso un’istruttoria che coinvolge la Direzione Provinciale del Lavoro che verifica la validità delle condizioni contrattuali contenute nella domanda e la locale Questura che verifica eventuali irregolarità del soggiorno del lavoratore residente all’estero o eventuali procedimenti penali a carico del datore di lavoro.
Lo Sportello Unico può avvalersi della facoltà di richiedere al datore di lavoro della documentazione integrativa qualora ritenga non chiare o insufficienti le informazioni contenute nella domanda.
Al temine dell’istruttoria (40 giorni in base al Testo Unico, anche oltre un anno nella prassi) lo Sportello Unico per l’Immigrazione emette, o rifiuta, il nulla osta per l’assunzione, ed avvisa la Rappresentanza Italiana del paese di residenza del lavoratore.
Il nulla osta viene consegnato al datore di lavoro che si preoccupa di consegnarlo al lavoratore oppure, qualora richiesto nella domanda, è lo Sportello Unico a trasmettere il nulla osta alla rappresentanza italiana del paese di residenza del lavoratore che si recherà a richiedere il visto di ingresso per motivi di lavoro.
Attenzione: il nulla osta all’assunzione ha una validità di sei mesi. Per eventuali proroghe occorre rivolgersi alla Prefettura che lo ha emesso.
Anche se non è previsto dalla legge, accade frequentemente che il lavoratore per cui si chiede l’assunzione sia già presente, irregolarmente, sul territorio italiano. In questo caso la procedura del decreto flussi funge in maniera impropria da meccanismo di regolarizzazione.
Se il datore di lavoro ottiene il nulla osta alla sua assunzione, il lavoratore dovrà rientrare nel suo paese di residenza straniera a ritirare il visto di ingresso per lavoro. Non è possibile procedere all’assunzione, né tanto meno richiedere il permesso di soggiorno per lavoro, rimanendo in Italia, ma occorre fare rientro nel proprio paese e munirsi di visto di ingresso per lavoro.
L’uscita dal territorio italiano può compromettere l’iter di “regolarizzazione”, occorre pertanto evitare di essere segnalati all’uscita dal territorio nazionale.
Ostatività di espulsioni e condanne per reati connessi