Cittadinanza.
Domande di cittadinanza: consultabile on line lo stato della procedura di concessione.
Il nuovo servizio, realizzato dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, è attivo su questo sito nella sezione CittadinanzaIl nuovo servizio, realizzato dal Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, consente ai cittadini stranieri di verificare on line lo stato della propria domanda, accedendo ad una banca dati costantemente aggiornata.
Utilizzare il nuovo servizio risulta estremamente facile:
- dalla home-page di www.interno.it accedere al tema 'Cittadinanza';
- puntare al link 'Consulta la tua pratica';
- effettuare la registrazione indicando i propri dati anagrafici e un indirizzo e-mail;
- inserire il codice assegnato alla propria domanda di cittadinanza per avere accesso alle informazioni.
In base all'attuale normativa i cittadini/e moldavi regolari sul territorio italiano ed in possesso delle ricevute postali, in quanto in attesa di rinnovo o rilascio del Permesso di soggiorno, possono viaggiare verso la Moldova e fare successivamente rientro in Italia solo in aereo.In questi casi non è assolutamente previsto l'uso del visto di reingresso per fare rientro in Italia in altro modo. E' doveroso fare attenzione ai viaggi intrapresi con minori in tenera età nati in Italia, i quali devono essere dotati di un titolo di viaggio idoneo per uscire dalla Moldova, che in questo caso non potrà essere il solo passaporto moldavo, il certificato di nascita o la striscia verde rilasciata dalla Questura competente che indica l'avvenuta richiesta di inserimento nel Permesso di soggiorno di uno dei genitori. Di fatto il minore al momento del rientro in Italia dalla Moldova dovrà essere in possesso del Permesso di soggiorno o della Ricevuta postale attestante la richiesta di aggiornamento
alla Questura, oltre al Passaporto personale o del genitore che lo ha in carico, ed è bene anche avere il certificato di nascita. I minori nati in Italia e per i quali non è stato mai richiesto alla Questura competente l'inserimento nel Permesso di soggiorno di uno dei genitori non potranno assolutamente fare immediato rientro in Italia, dovendo attendere il Nulla Osta al ricongiungimento familiare rilasciato dallo Sportello Unico Immigrazione.Su informazione dell'Ambasciata d'Italia a Chisinau.
1 gennaio 2011: Scatta il nuovo Accordo di Integrazione, il cosidetto Permesso di soggiorno a punti.
ACCORDO DI INTEGRAZIONE
• Destinatari: gli stranieri che entrano per la prima volta nel territorio italiano.
• Stipulazione: presso lo sportello unico o la questura contestualmente alla presentazione della domanda di permesso di soggiorno.
• Durata accordo: due anni.
• Fascia di età: dai 16 ai 65 anni.
• Minori: tra i 16 e i 18 anni l’accordo è sottoscritto anche dai genitori o dai soggetti esercenti la potestà genitoriale. Per i minori non accompagnati affidati o sottoposti a tutela l’accordo è sostituito dal completamento del progetto di integrazione sociale e civile.
• Esclusioni: istanza di permesso di soggiorno inferiore ad un anno; patologie o handicap tali da limitare gravemente l’autosufficienza o da determinare gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale. Per le vittime di tratta, di violenza o grave sfruttamento, l’accordo è sostituito dal completamento del percorso di protezione sociale.
• Impegni dello straniero: acquisire la conoscenza di base della lingua italiana (liv. A2) e una sufficiente conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e degli obblighi fiscali, assolvere il dovere di istruzione dei figli minori; conoscere l’organizzazione delle istituzioni pubbliche.
• Lo straniero si impegna a rispettare i principi della Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione di cui al Decreto del Ministro dell’Interno 23.4.07 dichiarando di aderirvi. [Scarica la Carta in Italiano]
• Lo Stato sostiene il processo di integrazione dello straniero attraverso l’assunzione di ogni idonea iniziativa e comunque, entro un mese dalla stipula dell’accordo, assicura allo straniero la partecipazione gratuita ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia, a cura dello sportello unico, di durata tra le 5 e le 10 ore.
• Monte crediti iniziale pari a 16 crediti, di cui 15 possono essere sottratti in caso di mancata frequenza alla sessione di formazione civica.
• Incremento dei crediti:
- acquisizione di determinate conoscenze (es: la conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia);
- svolgimento di determinate attività (es.: percorsi di istruzione e formazione professionale, conseguimento di titoli di studio, iscrizione al servizio sanitario nazionale, stipula di un contratto di locazione o acquisto di un’abitazione, svolgimento di attività di volontariato).
• Decurtazione dei crediti:
a) condanna penale anche non definitiva;
b) sottoposizione a misure di sicurezza personali anche in via non definitiva;
c) commissione di gravi illeciti amministrativi o tributari.
• Soglia di adempimento: conseguimento di 30 crediti.
• Verifica da parte dello sportello unico per l’immigrazione sulla base della documentazione prodotta dallo straniero il quale, in caso di assenza di idonea documentazione, può svolgere un apposito test, a cura dello sportello unico, inerente la conoscenza della lingua e della cultura civica.
• Esiti della verifica:
a) estinzione dell’accordo per adempimento = 30 crediti, livello A2 lingua e sufficiente conoscenza cultura civica;
b) possibilità di fruizione di attività culturali e formative premiali a carico del Ministero del Lavoro = 40 o più crediti;
c) proroga annuale dell’accordo = crediti inferiori a 30;
d) risoluzione dell’accordo ed espulsione dello straniero, fatta eccezione per le ipotesi in cui l’espulsione non sia possibile a norma di legge = crediti pari o inferiori a zero;
e) diniego di rinnovo o revoca del permesso di soggiorno = inadempimento dell’obbligo scolastico da parte dei figli minori, salvo la prova di essersi adoperato per garantirne l’adempimento.
• Istituzione di un’anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione presso il Dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione
Con sentenza n. 7380 del 26 marzo 2010 la Corte di cassazione ha stabilito che, in tema di prestazione lavorativa resa dal lavoratore extracomunitario privo del permesso di soggiorno, l’applicazione delle relative sanzioni penali non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di versare i contributi all’INPS in relazione alle retribuzione dovute.