OSPITI DI LABOR TV
mercoledì 13 luglio 2022
martedì 5 luglio 2022
Decreto flussi, quanto tempo ci vuole per ottenere il nulla osta al lavoro?
Le risposte alle domande più frequenti
In linea generale la disciplina dei procedimenti concernenti l’immigrazione e la cittadinanza ‘viaggia su binari normativi’ del tutto svincolati da quelli previsti dalla legge n. 241 del 1990 e risponde a logiche ed esigenze organizzative (correlate alla mole e alla complessità dei procedimenti implicati) non conciliabili con l’ordinario sistema dei termini.
L’art. 2 della legge 241 del 1990, nel disciplinare in linea generale la materia dei tempi e dei termini entro i quali l’amministrazione si deve pronunciare per iscritto, sottrae espressamente i procedimenti in tema di immigrazione e cittadinanza anche al limite temporale massimo dei 180 giorni, non prevedendo neanche un espresso limite temporale. ll comma 4 dell’art. 2, infatti, non fissa un termine finale (superiore ai 180 giorni) entro il quale tali procedimenti si devono comunque concludere e nemmeno dispone che il superamento del termine debba essere giustificato nei singoli casi.
Cosa succede dopo l’inoltro della domanda di nulla osta al lavoro? Quanto bisogna aspettare?
Il Testo Unico sull’immigrazione prevede che il termine massimo per avere una risposta dopo l’invio della richiesta di nulla osta al lavoro per l’assunzione di un lavoratore straniero sia di 60 giorni dalla presentazione della domanda in caso di lavoro subordinato non stagionale (art.22, al comma 5) e di 20 giorni in caso di lavoro subordinato stagionale (art. 24, comma 2).
Nei casi di irregolarita' sanabile o di incompletezza della documentazione, lo Sportello unico invita il datore di lavoro a procedere alla regolarizzazione ed all'integrazione della documentazione. In tale ipotesi, i termini sopra previsti, per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato e per il rilascio dell'autorizzazione al lavoro stagionale decorrono dalla data dell'avvenuta regolarizzazione della documentazione.
Si tratta, tuttavia, di termini non perentori e, quindi, se per motivi organizzativi lo Sportello Unico non è in grado di rilasciare il nulla osta entro il tempo prescritto, non è prevista alcuna sanzione né a ciò consegue alcun effetto automatico.
Il procedimento che porta al rilascio del nulla-osta al lavoro da parte dello Sportello Unico, si compone di due sub-procedimenti che coinvolgono:
- la Questura, per la verifica sulla sussistenza, nei confronti del lavoratore straniero e del datore di lavoro, di motivi ostativi al rilascio del nulla osta ;
- l’ITL (Ispettorato Territoriale al Lavoro) per la verifica del rispetto delle condizioni contrattuali che si intendono applicare, sulla capacità economica dell’impresa nonché sulla sussistenza di quote
Non sono previsti termini per l’adozione di tali pareri né gli stessi sono autonomamente impugnabili.
La procedura prevede che lo Sportello Unico, solo dopo aver acquisito il parere dall’ Ispettorato Territoriali del Lavoro e dalla Questura convochi il datore di lavoro per la presentazione dei documenti indicati nella domanda, il rilascio del nulla osta e la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Quando il parere dell’Ispettorato o della Questura sono negativi, il dirigente dello Sportello Unico, previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda (ai sensi dell’ art. 10 bis L.241/90), procederà al rigetto della istanza.
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ATTENZIONE: Con il DECRETO-LEGGE 21 giugno 2022, n. 73 (artt. 42-45) sono state introdotte norme dirette a semplificare la procedura sopra descritta. valide sia per il decreto flussi 2021 che per quello che verrà adottato nel 2022. La nuova normativa prevede che le verifiche a carico dell'Ispettorato siano ora demandata ai consulenti del lavoro e alle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. In caso di esito positivo sul possesso dei requisiti in questione , è previsto il rilascio di apposita asseverazione che il datore di lavoro dovrà produrre insieme alla richiesta di nulla osta al lavoro, oppure, per le domande già proposte per l’annualità 2021, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.Per le domande presentate nell'ambito del decreto flussi 2021 per le quali le quali l'Ispettorato Nazionale abbia già effettuato le verifiche di comeptenza (e risulti presente a sistema il parere positivo dell’ITL) i datori di lavoro non dovranno munirsi dell’asseverazione. Quest'ultima non è, inoltre, necessaria con riferimento alle domande presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo d’intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti previsti dalla legge.
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Sono previste casi in cui si applica la regola del silenzio assenso in caso di mancato rispetto dei termini da parte dello Sportello unico?
Si, un ipotesi di silenzio assenzo è prevista in materia di lavoro stagionale. L’art 24, comma 5, del Testo Unico Immigrazione prevede che decorsi 20 giorni dalla data di ricezione della domanda di nulla osta all’ingresso, se lo Sportello Unico non comunica al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
• la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
• il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno"
In questo caso non è prevista l'emissione del nulla osta; il visto d'ingresso potrà essere richiesto presso la competente Autorità Consolare quando sul portale "verifica avanzamento domande online" la pratica sarà visualizzata nello stato di "richiesta di visto inoltrata".
In tal caso il contratto di soggiorno dovrà essere sottoscritto contemporaneamente dal datore di lavoro e dal lavoratore al momento della presentazione presso lo Sportello Unico per la richiesta del Permesso di soggiorno.
In tutti gli altri cas,i passato il periodo previsto dalla legge per il trattamento della pratica, il richiedete può sollecitarelo Sportello Unico ad avere una risposta in merito alla richiesta e qualora il sollecito non basti, provvedere con una diffida nella quale si invita lo stesso ufficio a velocizzare i tempi della pratica. Nel caso il silenzio continui, l’unico rimedio resta la proposizione di un’azione giudiziale di accertamento dell’obbligo di provvedere, con l'assegnazione da parte del giudice di un termine entro cui l'amministrazione deve rispondere.
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ATTENZIONE: Con il DECRETO-LEGGE 21 giugno 2022, n. 73 (artt. 42-45) sono state introdotte norme dirette ad accelerare la procedura prevista per il rilascio del nulla osta al lavoro. valide sia per il decreto flussi 2021 che per quello che verrà adottato nel 2022. La nuova normativa prevede il rilascio del nulla osta, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto-legge. Pertanto, per quanto riguarda le domande presentate nell'ambito del Decreto flussi 2021, qualora alla data del 22 luglio 2022 il nulla osta non fosse stato ancora rilasciato, lo Sportello Unico dovrà procedere al rilascio immediato, a prescindere delle verifiche da parte della questura. Il sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi dopo il rilascio del nulla osta comporta la revoca dello stesso.
Il visto d’ingresso per chi ha ottenuto il nulla osta dovrà essere rilasciato entro 20 giorni dalla domanda.
Altra importante novità riguarda la possibilità di iniziare a svolgere attività lavorativa subito dopo il rilascio del nulla osta. Il datore di lavoro, acquisito il documento, dovrà consegnarne copia al lavoratore e provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione, mentre il lavoratore dovrà attivarsi ai fini del rilascio del codice fiscale presso l’Agenzia delle Entrate.
ll datore di lavoro potrà assumere da subito anche lavoratori già presenti in Italia, sebbene in condizione irregolare, alla data del 1° maggio 2022, come “provato” da eventuali rilievi fotodattiloscopici, dichiarazioni di presenza o “documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici”. Queste condizioni non devono essere accertate dal datore di lavoro, ma dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, solo successivamente all’assunzione, quando convocherà datore e lavoratore per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
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