DONA IL 5 per MILLE a AssoMoldave

DONA IL 5 per MILLE a AssoMoldave
codice fiscale 97348130580
Un om informat este protejat!

"AssoMoldave"

CV di "AssoMoldave"

CINE SUNTEM?


CHI SIAMO?

http://asomoldave.blogspot.com



PROGETTO: "MOLDAVI IN ITALIA".

PROGETTO: "MOLDAVI IN ITALIA".
Ghid pentru orientarea şi integrarea socială a moldovenilor în Italia. Acest Ghid poate fi descarcat aici:http://issuu.com/tatiananogailic/docs/ghid_2_pentru_migrantii_moldoveni_italia

MOLDOVENI IN ITALIA. III editie.

MOLDOVENI IN ITALIA.  III editie.
Ghid pentru orientarea şi integrarea socială a moldovenilor în Italia. Acest Ghid poate fi descarcat aici:http://issuu.com/tatiananogailic/docs/guida_2014_assomoldave

OSPITI DI LABOR TV

martedì 5 luglio 2022

 Decreto flussi, quanto tempo ci vuole per ottenere il nulla osta al lavoro?

Le risposte alle domande più frequenti

In linea generale la disciplina dei procedimenti concernenti l’immigrazione e la cittadinanza ‘viaggia su binari normativi’ del tutto svincolati da quelli previsti dalla legge n. 241 del 1990 e risponde a logiche ed esigenze organizzative (correlate alla mole e alla complessità dei procedimenti implicati) non conciliabili con l’ordinario sistema dei termini.

L’art. 2 della legge 241 del 1990, nel disciplinare in linea generale la materia dei tempi e dei termini entro i quali l’amministrazione si deve pronunciare per iscritto, sottrae espressamente i procedimenti in tema di immigrazione e cittadinanza anche al limite temporale massimo dei 180 giorni, non prevedendo neanche un espresso limite temporale. ll comma 4 dell’art. 2, infatti, non fissa un termine finale (superiore ai 180 giorni) entro il quale tali procedimenti si devono comunque concludere e nemmeno dispone che il superamento del termine debba essere giustificato nei singoli casi.

Cosa succede dopo l’inoltro della domanda di nulla osta al lavoro? Quanto bisogna aspettare?

Il Testo Unico sull’immigrazione prevede che il termine massimo per avere una risposta dopo l’invio della richiesta di nulla osta al lavoro per l’assunzione di un lavoratore straniero sia di 60 giorni dalla presentazione della domanda in caso di lavoro subordinato non stagionale (art.22, al comma 5) e di 20 giorni  in caso di lavoro subordinato stagionale (art. 24, comma 2).

Nei casi di irregolarita' sanabile o di incompletezza della documentazione, lo Sportello unico invita il datore di lavoro a procedere alla regolarizzazione ed all'integrazione della documentazione. In tale ipotesi, i termini sopra previsti, per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato e per il rilascio dell'autorizzazione al lavoro stagionale decorrono dalla data dell'avvenuta regolarizzazione della documentazione.

Si tratta, tuttavia, di termini non perentori e, quindi, se per motivi organizzativi lo Sportello Unico non è in grado di rilasciare il nulla osta entro il tempo prescritto, non è prevista alcuna sanzione né a ciò consegue alcun effetto automatico.

Il procedimento che porta al rilascio del nulla-osta al lavoro da parte dello Sportello Unico, si compone di due sub-procedimenti che coinvolgono:

- la Questura, per la verifica sulla sussistenza, nei confronti del lavoratore straniero e del datore di lavoro, di motivi ostativi al rilascio del nulla osta ;

- l’ITL (Ispettorato Territoriale al Lavoro)  per la verifica del rispetto delle condizioni contrattuali che si intendono applicare, sulla capacità economica dell’impresa nonché sulla sussistenza di quote

Non sono previsti termini per l’adozione di tali pareri né gli stessi sono autonomamente impugnabili.

La procedura prevede che lo Sportello Unico, solo dopo aver acquisito il parere dall’ Ispettorato Territoriali del Lavoro e dalla Questura convochi il datore di lavoro per la presentazione dei documenti indicati nella domanda, il rilascio del nulla osta e la sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Quando il parere dell’Ispettorato o della Questura sono negativi, il dirigente dello Sportello Unico, previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda (ai sensi dell’ art. 10 bis L.241/90), procederà al rigetto della istanza.

___________________________________________________________________________________

ATTENZIONE: Con il DECRETO-LEGGE 21 giugno 2022, n. 73 (artt. 42-45) sono state introdotte norme dirette a semplificare la procedura sopra descritta. valide sia per il decreto flussi 2021 che per quello che verrà adottato nel 2022. La nuova normativa prevede che le verifiche a carico dell'Ispettorato siano ora demandata ai consulenti del lavoro e alle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. In caso di esito positivo sul possesso dei requisiti in questione , è previsto il rilascio di apposita asseverazione che il datore di lavoro dovrà produrre insieme alla richiesta di nulla osta al lavoro, oppure, per le domande già proposte per l’annualità 2021, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.Per le domande presentate nell'ambito del decreto flussi 2021  per le quali le quali l'Ispettorato Nazionale abbia già effettuato le verifiche di comeptenza  (e risulti presente a sistema il parere positivo dell’ITL) i datori di lavoro non dovranno munirsi dell’asseverazione. Quest'ultima non è, inoltre, necessaria  con riferimento alle domande presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo d’intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti previsti dalla legge.

___________________________________________________________________________________

Sono previste casi in cui si applica la regola del silenzio assenso in caso di mancato rispetto dei termini da parte dello Sportello unico?

Si, un ipotesi di silenzio assenzo è prevista in materia di lavoro stagionale. L’art 24, comma 5, del Testo Unico Immigrazione prevede che decorsi 20 giorni dalla data di ricezione della domanda di nulla osta all’ingresso, se lo Sportello Unico non comunica al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

• la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;

• il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno"

In questo caso non è prevista l'emissione del nulla osta; il visto d'ingresso potrà essere richiesto presso la competente Autorità Consolare quando sul portale "verifica avanzamento domande online" la pratica sarà visualizzata nello stato di "richiesta di visto inoltrata".

In tal caso il contratto di soggiorno dovrà essere sottoscritto contemporaneamente dal datore di lavoro e dal lavoratore al momento della presentazione presso lo Sportello Unico per la richiesta del Permesso di soggiorno.

In tutti gli altri cas,i passato il periodo previsto dalla legge per il trattamento della pratica, il richiedete può sollecitarelo Sportello Unico ad avere una risposta in merito alla richiesta e qualora il sollecito non basti, provvedere con una diffida nella quale si invita lo stesso ufficio a velocizzare i tempi della pratica. Nel caso il silenzio continui, l’unico rimedio resta la proposizione di un’azione giudiziale di accertamento dell’obbligo di provvedere, con l'assegnazione da parte del giudice di un termine entro cui l'amministrazione deve rispondere.

___________________________________________________________________________________

ATTENZIONE: Con il DECRETO-LEGGE 21 giugno 2022, n. 73 (artt. 42-45) sono state introdotte norme dirette ad accelerare la procedura prevista per il rilascio del nulla osta al lavoro. valide sia per il decreto flussi 2021 che per quello che verrà adottato nel 2022. La nuova normativa prevede il rilascio del nulla osta, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto-legge. Pertanto, per quanto riguarda  le domande presentate nell'ambito del Decreto flussi 2021,  qualora alla data del 22 luglio 2022  il nulla osta non fosse stato ancora rilasciato, lo Sportello Unico  dovrà  procedere al rilascio immediato, a prescindere delle verifiche da parte della questura. Il sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi  dopo il rilascio del nulla osta comporta la revoca dello stesso.

Il visto d’ingresso per chi ha ottenuto il nulla osta dovrà essere rilasciato entro 20 giorni dalla domanda.

Altra importante novità riguarda la possibilità di iniziare a svolgere attività lavorativa subito dopo il rilascio del nulla osta. Il datore di lavoro, acquisito il documento, dovrà consegnarne copia al lavoratore e provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione, mentre il lavoratore dovrà attivarsi ai fini del rilascio del codice fiscale presso l’Agenzia delle Entrate.

ll datore di lavoro potrà assumere da subito anche lavoratori già presenti in Italia, sebbene in condizione irregolare, alla data del 1° maggio 2022, come “provato” da eventuali rilievi fotodattiloscopici, dichiarazioni di presenza o “documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici”. Queste condizioni non devono essere accertate dal datore di lavoro, ma dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, solo successivamente all’assunzione, quando convocherà datore e lavoratore per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.

______________________________

https://www.integrazionemigranti.gov.it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/2627/Decreto-flussi-quanto-tempo-ci-vuole-per-ottenere-il-nulla-osta-al-lavoro

Come si fa a curarsi in Italia? 
Gli stranieri possono iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale? 
 Le risposte alle domande più frequenti Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è l’insieme di strutture e servizi che assicurano la tutela della salute e l’assistenza sanitaria a tutti i cittadini italiani e stranieri, in attuazione dell’art. 32 della Costituzione italiana. Il cittadino straniero residente in Italia con regolare permesso di soggiorno ha diritto all’assistenza sanitaria assicurata dal Servizio Sanitario Nazionale, con parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani. L’assistenza sanitaria spetta, oltre che agli iscritti, anche ai familiari a carico e regolarmente soggiornanti. A cosa da diritto l’iscrizione al SSN? Per beneficiare delle prestazioni fornite dal SSN occorre iscriversi e la tessera sanitaria è il documento che prova l'iscrizione. La tessera sanitaria personale dà diritto a ricevere le seguenti prestazioni: -avere un medico di famiglia o pediatra -ricovero ospedaliero gratuito presso gli ospedali pubblici e convenzionali -assistenza farmaceutica -visite mediche generali in ambulatorio -visite mediche specialistiche -visite mediche a domicilio -vaccinazioni -esami del sangue -radiografie -ecografie -medicine -assistenza riabilitativa e per protesi -altre prestazioni previste nei livelli essenziali di assistenza L'iscrizione può essere obbligatoria o volontaria 

 Chi è obbligato ad iscriversi al SSN? Hanno diritto all'iscrizione obbligatoria al Sevizio Sanitario Nazionale (SSN) tutti i cittadini stranieri: -che soggiornano regolarmente in Italia e abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o autonomo o siano iscritti nelle liste delle persone in cerca di occupazione presso i Centri per ll'Impiego -che soggiornano regolarmente e abbiano richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per : lavoro subordinato o autonomo, motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche/gravidanza (articolo 19, comma 2, lettera d-bis del T.U.286/98), per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza. -che siano in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per motivi familiari I minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale e comunque tutti i minori indipendentemente dallo stato di regolarità del soggiorno, con conseguente diritto al pediatra di base da 0 a 14 anni e al medico di medicina generale da 14 a 18 anni. Dove viene fatta l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale? L’iscrizione viene fatta presso l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) del territorio in cui si risiede o se non si è ancora residente, del luogo in cui si ha il domicilio effettivo indicato nel permesso di soggiorno. Come fare se non si rientra nelle categorie che hanno diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN? Gli stranieri che soggiornano regolarmente in Italia, per un periodo superiore a tre mesi, che non hanno diritto all'iscrizione obbligatoria, sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattia, di infortunio e per maternità, mediante la stipula di una polizza assicurativa privata, ovvero, con iscrizione volontaria al SSN attraverso il pagamento di un contributo forfettario annuale. Hanno diritto ad iscriversi volontariamente al SSN: -gli studenti e le persone alla pari anche per periodi inferiori a tre mesi -coloro che sono titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva e non svolgono alcuna attività lavorativa, -il personale religioso (non iscrivibile obbligatoriamente) -il personale diplomatico e consolare delle Rappresentanze estere operanti in Italia, con esclusione del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria l’iscrizione al SSR -dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti in Italia -stranieri che partecipano a programmi di volontariato -genitori ultra sessantacinquenni con ingresso in Italia per ricongiungimento familiare, dopo il 5 novembre 2008 -tutte le altre categorie individuate per esclusione rispetto a coloro che hanno titolo all'iscrizione obbligatoria. Non possono essere iscritti volontariamente al SSN i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per cure mediche e per motivi di turismo (art. 36 del T.U. n. 286/98). In tal caso occorre provvedere al pagamento degli oneri relativi alle cure effettuate. Non possono iscriversi al SSN neanche gli stranieri irregolarmente presenti. Il cittadino straniero non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno in Italia ha diritto, comunque, alle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o essenziali, anche se continuative, alle cure per malattia e infortunio nelle strutture pubbliche o private convenzionate. A tal fine, dovrà richiedere all’ASL un tesserino chiamato “STP” (Straniero Temporaneamente Presente) valido sei mesi ed eventualmente rinnovabile. (vedi FAQ relative) Puoi effettuare l’iscrizione volontaria al SSN o di occorre pagare un contributo forfettario annuale. Il contributo forfettario si paga sul conto corrente regionale che può essere richiesto direttamente alla AsL dove si è scelto di iscriverti o tramite F24.
 Quanto tempo dura l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale? L’iscrizione al SSN ha la stessa durata del permesso di soggiorno. L’iscrizione non decade durante la fase di rinnovo del permesso di soggiorno (art. 42 del DPR 394/99) L’obbligo dell’ASL di procedere alla cancellazione dell’anagrafe sanitaria dei cittadini stranieri sussiste solo dopo aver ricevuto dalla Questura la comunicazione del mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno, salvo che l’interessato comprovi di aver presentato ricorso contro i suddetti provvedimenti. Come si accede all'assistenza sanitaria? Al momento dell'iscrizione si può scegliere il medico di famiglia o il pediatra, il cui nome viene riportato sulla tessera sanitaria, al quale ci si può rivolgere gratuitamente. Nel momento in cui si è in possesso della richiesta per la prestazione sanitaria, rilasciata dal medico di fiducia, è possibile effettuare la relativa prenotazione secondo le modalità definite dalla Regione in cui si è iscritti. Ogni visita specialistica comporta il pagamento di una quota di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) come avviene per i cittadini italiani. Sono previste modalità di esenzione dal pagamento dei ticket per riconosciute specifiche condizioni di reddito, età, invalidità o patologie. Il Tesserino di esenzione dal Ticket viene rilasciato presso gli sportelli della ASL. 

Tutti i minori figli di stranieri irregolari (se nella fascia di età compresa fra 0 e 6 anni), sono esonerati dal ticket sanitario (quota fissa normalmente dovuta per l'accesso alle cure sanitarie) a parità di condizioni con il cittadino italiano. Anche le prestazioni sanitarie per i minori stranieri non accompagnati sono erogate in esenzione dal pagamento del Ticket sanitari . L'affidatario del minore ha il compito di svolgere le pratiche necessarie per l'accesso alle prestazioni sanitarie ordinarie, quindi anche all'iscrizione al S.S.N. e la richiesta di esenzione dal Ticket per insufficienza del reddito. Per saperne di più vedi la sezione “il diritto alla salute dei minori stranieri” I detenuti stranieri possono usufruire dell'assistenza sanitaria pubblica? Tutti i detenuti stranieri hanno diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN per il periodo di detenzione, che siano o meno in possesso di regolare titolo di soggiorno, ivi compresi i detenuti in semi-libertà o coloro che vengono sottoposti a misure alternative alla pena. 

I detenuti sono esclusi dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa (ticket). Gli stranieri in attesa di regolarizzazione hanno diritto all'assistenza sanitaria? Si, i cittadini in attesa di regolarizzazione possono comunque essere iscritti al Servizio sanitario nazionale con il codice fiscale provvisorio, presentando all’ASL la ricevuta della domanda di regolarizzazione.
 In questo caso, non viene inviata automaticamente la tessera sanitaria, ma potrà essere rilasciato dall’ASL solo un certificato sostitutivo, che contiene il numero identificativo della tessera sanitaria. Se il cittadino straniero per il quale è stata richiesta la regolarizzazione non conosce il codice fiscale che gli è stato attribuito, le ASL hanno a disposizione una procedura che consente di recuperarlo, inserendo i dati anagrafici completi del cittadino. 

 Sull’assistenza sanitaria dei cittadini stranieri sono disponibili ulteriori informazioni in una sezione del sito del Ministero della Salute contenete le risposte alle domande più frequenti. Stranieri irregolari e accesso alle strutture sanitarie. Che cos’è il codice STP? Le risposte alle domande più frequenti dal Manuale d’uso per l’integrazione È possibile accedere a prestazioni mediche se sono uno straniero irregolarmente presente in Italia? Ai cittadini stranieri presenti irregolarmente sul territorio italiano viene assegnato, all’atto della richiesta di cure oppure su richiesta esplicita, un codice di identificazione, chiamato STP (Straniero Temporaneamente Presente), valido per 6 mesi e rinnovabile.
 L’accesso alle strutture sanitarie da parte del cittadino straniero irregolarmente presente in Italia non comporta la segnalazione alle autorità di polizia, tranne nei casi in cui la denuncia sia obbligatoria per legge. 
 È possibile accedere a prestazioni sanitarie se non ho danaro per pagare il ticket? Se il cittadino straniero non dispone di sufficiente danaro, pagherà solo una parte del ticket (quota di partecipazione). 
Il cittadino straniero totalmente sprovvisto di danaro (situazione di indigenza) può essere esonerato dal pagamento della quota di partecipazione al ticket, sottoscrivendo la “dichiarazione di indigenza”, valida 6 mesi. Così come è previsto per i cittadini italiani, anche lo straniero presente irregolarmente in condizione di indigenza è esonerato dal pagamento del ticket in questi casi: • prestazioni sanitarie di primo livello (medicina generale, Sert, Consultorio familiare, ecc); • urgenze. Sono urgenti le cure che non possono essere deferite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona; • stato di gravidanza; • patologie esenti; • in ragione dell’età o di gravi stati invalidanti. Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi in un ufficio STP presso la ASL o un ospedale ove presente.
 Per saperne di più (Fonte: Manuale d'uso per l'Integrazione 2021) https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/Altre-info/e/4/o/8///id/11/Il-diritto-alla-salute-dei-minori-stranieri