Pubbicato il decreto in Gazzetta Ufficiale. Il 12 marzo l’entrata in vigore
Entrerà in vigore il prossimo 12 marzo ma per vederlo all’opera sarà necessario attendere i primi nuovi ingressi per motivi di lavoro in Italia. E’ l’ultimo colpo di coda del Governo Berlusconi. Poche ore prima della salita del premier alle Camere infatti, sulla Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicatoiil DPR 179 e gli allegati connessi.
I nuovi arrivati, di età superiore ai sedici anni (ad esclusione delle persone affette da patologie, dei minori non accompagnati e delle vittime di tratta) dovranno sottoscrivere un accordo che, articolato per punti, traccia un percorso di inserimento, o meglio, disegna sulla carta un sistema di crediti tanto ambizioso, quanto in grado di sgretolarsi di fronte al livello di welfare formativo, di possibilità, di efficienza dell’amministrazione, su cui andrà ad intervenire.
Allo straniero verranno conferiti in partenza 16 punti, ma corsi di lingua (obbligatorio sarà il test di livello A2) e di educazione civica, scelta del medico di base, percorsi formativi, attività imprenditoriali, contratto di affitto, potranno contribuire ad accumulare i punti di cui, dopo due anni dalla stipula dell’accordo, lo Sportello Unico dovrà verificare il raggiungimento.
Condanne penali, anche non definitive, illeciti tributari e misure di sicurezza personali invece, saranno i motivi di decurtazione dei punti.
Al momento della verifica potranno presentarsi quindi diversi scenari:
a) adempimento dell’accordo, qualora il numero dei crediti finali sia pari o superiore a trenta crediti e, contestualmente, siano stati conseguiti i livelli di conoscenza della lingua italiana e della cultura civica e della vita civile in Italia previsti;
b) proroga dell’accordo per un anno alle medesime condizioni, qualora il numero dei crediti finali sia compreso tra uno e ventinove ovvero non siano stati conseguiti i livelli della conoscenza della lingua italiana parlata, della cultura civica e della vita civile in Italia di cui alla lettera a );
c) inadempimento dell’accordo e conseguente espulsione dell’interessato dal territorio nazionale, qualora il numero dei crediti finali sia pari o inferiore a zero. Se, ai sensi della legislazione vigente, l’interessato non può essere espulso, l’inadempimento dell’accordo è preso in considerazione esclusivamente ai fini delle future decisioni discrezionali in materia di immigrazione.
Fonte: www.meltingpot.org