La legge 15 luglio 2009, n. 94, ha introdotto nell’art. 22 del testo unico immigrazione il comma 11 bis, in base al quale lo studente straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può iscriversi al Centro per l’impiego ed ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Resta invece esclusa la possibilità di estendere tale beneficio anche agli studenti stranieri che abbiano proficuamente concluso gli studi universitari senza accedere a dottorati o master universitari di secondo livello. In questi termini si è espressa la Direzione dell’immigrazione del Dipartimento PS del Ministero dell’interno con circolare del 5 settembre 2011. Resta fermo che ai neo laureati è comunque consentita la conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro subordinato, anche fuori quota, ma solo se in possesso di contratto di soggiorno per lavoro.
(Red.) http://www.immigrazioneoggi.it